BANDI DI GARA
PROCEDURE APERTE
APPALTI SCADUTI E RISULTATI DELLE GARE
Procedura aperta per selezione dell'Advisor finanziario per la valorizzazione della CMV GIOCO società interamente partecipata dalla società "Casinò Municipale di Venezia S.p.A."
Procedura aperta - scadenza ore 12.30 del 15/04/2015
CIG6126689FB0
GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 E ATTIVITÀ CONNESSE PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO CMV
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Q&A: ULTERIORI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE RIGUARDANTI LA PROCEDURA
Nota n. 1 del 10 marzo 2015
Q
Il disciplinare di gara, all'art. 7.1, punto e) richiede, come requisito di partecipazione la certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo le norme previste dalla UNI EN ISO 9001: 2008 e dalla UNI ISO 31000:2010, per l'erogazione di servizi simili.
Posto che la norma internazionale UNI ISO 31000:2010 non è destinata ad essere utilizzata a scopo di certificazione (rif. sito UNISTORE http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-iso-31000-2010.html) chiediamo di chiarire quali requisiti si chiede di soddisfare nella summenzionata richiesta (certificazione del sistema di gestione secondo la norma UNI ISO 31000:2010).
A
Siamo a riscontrare la Vostra richiesta di chiarimenti in calce. Il requisito di cui all'art. 7.1 lettera e) del Disciplinare di Gara verrà ritenuto soddisfatto con la presentazione da parte dell'operatore economico partecipante di un'auto-dichiarazione con in cui si attesti di aver adottato - su base volontaria pur non essendo soggetta a certificazione - un modello di gestione del rischio ed integrazione dello stesso conforme ai principi e alle linee guida di cui alla norma UNI ISO 31000:2010.
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Q
Con riferimento al requisito di partecipazione di cui all’art. 7.1, lett. e), del Disciplinare di gara (consistente nel possesso della “certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo le norme previste dalla UNI EN ISO 9001:2008 e UNI ISO 31000:2010 per l’erogazione di servizi simili”), il quale ai sensi dell’art. 7.2, lett. d), del Disciplinare di gara, “nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo … deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento …”, si chiede di confermare che, coerentemente a quanto all’uopo precisato dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis C.Stato, Sez. V, sentenza 24 luglio 2014, n. 3949; C.Stato, Sez. IV, sentenza 13 ottobre 2014, n. 4958; C. Stato, sez. V, sentenza 6 marzo 2013, n. 1368; C. Stato, Sez. III, sentenza 18 aprile 2011, n. 2344, TAR Piemonte, Sez. I, sentenza 15 gennaio 2010, n. 224), nonché dall’ANAC (ex multis parere di precontenzioso AVCP del 22 giugno 2011, n. 115), un operatore economico che intenda partecipare alla presente procedura in qualità di mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese, possa ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 (art. 7.3 del Disciplinare di gara) per dimostrare il possesso di detto requisito.
A
Con riguardo alla Sua richiesta di chiarimenti Le evidenziamo che, come disposto dal Disciplinare di gara, un operatore economico che intenda partecipare alla procedura in qualità di mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese può ricorrere all'istituto dell'avvalimento, pur nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7.3 del Disciplinare di gara medesimo.
Si evidenzia tuttavia che, con riguardo alla possibilità di avvalersi dell'istituto dell'avvalimento in relazione al requisito di certificazione di qualità, esiste un contrasto interpretativo avente ad oggetto la natura sostanzialmente oggettiva o soggettiva del requisito medesimo. Si demanda pertanto alla Commissione la valutazione relativa all'ammissibilità o meno del ricorso all'istituto dell'avvalimento per il soddisfacimento del requisito in oggetto.
Precisiamo che il requisito di cui all'art. 7.1 lettera e) del Disciplinare di gara, con particolare riguardo alla certificazione UNI ISO 31000:2010, verrà ritenuto soddisfatto con la presentazione, da parte dell'operatore economico partecipante, di un'auto-dichiarazione con cui si attesti di aver adottato - su base volontaria, pur non essendo soggetto a certificazione - un modello di gestione del rischio ed integrazione dello stesso conforme ai principi e alle linee guida di cui alla norma UNI ISO 31000:2010.
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Q
In riferimento alla gara n. 1/2015 avente per oggetto:
Servizi di consulenza professionale per la realizzazione dei Modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e attività connesse per le Società del Gruppo CMV - CIG 6126689FB0 si chiedono chiarimenti relativi ai seguenti requisiti di cui al 7.1 del disciplinare di gara
d) ►almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Si ritiene che possa essere garanzia l'attestazione di referenze bancarie di un solo istituto di credito con il quale la società intrattiene da sempre rapporti.
A supporto di quanto sopra si riporta:
Parere di Precontenzioso n. 135 del 20/06/2014 - rif. PREC 26/14/S d.lgs 163/06 Articoli 41 - Codici 41.1, 41.2Referenze bancarie. Art. 41 D. Lgs. 163/2006- In tema di capacità economica e finanziaria di servizi, la referenza con cui un istituto di credito dichiari che il proprio cliente possiede capacità economico finanziarie per fronteggiare gli impegni derivanti dalla partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, tutela maggiormente l’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’appalto di quanto non lo faccia la referenza con cui si attesta che l’operatore economico “intrattiene rapporti affidati” con l’istituto stesso. L’interesse della stazione appaltante non risiede nel contrarre con un soggetto che sia in generale affidabile, bensì quello di contrarre con un soggetto che sia affidabile in relazione agli specifici impegni che derivano dalla partecipazione alla gara bandita dall’amministrazione e dall’eventuale aggiudicazione dell’appalto (cfr. AVCP Parere di Precontenzioso n.165 del 21/09/2011). e) ►certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo le norme previste dalla UNI EN ISO 9001:2008 e UNI ISO 31000:2010 per l’erogazione di servizi simili.
Si informa che la ISO 31000 non è uno schema certificativo di sistema ma una linea guida sul Risk Management e pertanto può essere riconosciuta come approccio metodologico che può sostenere lo sviluppo di diversi processi, ma non come certificazione.
A
Con riguardo alla Vostra richiesta di chiarimenti si precisa che, ai sensi del Disciplinare di gara, art. 7.1 lettera d), vengono richieste "due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385".
Con particolare riguardo all'ipotesi prospettata, si precisa che il Parere di precontenzioso richiamato (n. 135 del 20/06/2014) concerneva una diversa fattispecie concreta nella quale, in ogni caso, venivano presentate due referenze bancarie.
Va tuttavia evidenziato che, in relazione a tale tematica, esiste un contrasto interpretativo: pertanto, ai fini della soddisfazione del requisito de quo, si demanda alla Commissione ogni valutazione circa la sussistenza di giustificati motivi che possano consentire l'eventuale applicazione dell'art. 41 terzo comma del D. Lgs. 163/2006.
Precisiamo inoltre che il requisito di cui all'art. 7.1 lettera e) del Disciplinare di gara, con particolare riguardo alla certificazione UNI ISO 31000:2010, verrà ritenuto soddisfatto con la presentazione, da parte dell'operatore economico partecipante, di un'auto-dichiarazione con cui si attesti di aver adottato - su base volontaria, pur non essendo soggetto a certificazione - un modello di gestione del rischio ed integrazione dello stesso conforme ai principi e alle linee guida di cui alla norma UNI ISO 31000:2010.
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Nota n. 2 del 13 marzo 2015
Q
Sempre in merito alle certificazioni richieste per partecipare alla gara in oggetto, vi chiediamo se il certificato per la UNI EN ISO 9001:2008 è valido come requisito anche se nel campo d’azione/oggetto non è espressamente citata la realizzazione di modelli di organizzazione ai sensi della 231. Resta inteso che la nostra società ha esperienza pluriennale nella realizzazione di modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D.LGS. 231/2001.
A
Con riguardo alla Sua richiesta di chiarimenti, Le confermiamo che il requisito richiesto dal Disciplinare di gara, consistente nel possesso della certificazione secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008, sarà soddisfatto con l'autocertificazione, da parte dell'operatore economico partecipante, del possesso della menzionata certificazione per l'erogazione di servizi simili a quelli oggetto del Disciplinare.
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Nota n. 3 del 19 marzo 2015
Q
In merito alla gara in oggetto, nel punto 10.4 del disciplinare di gara, tra le dichiarazioni da presentare all’interno della busta amministrativa, si richiede il possesso o l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di costituire una sede o una dipendenza all’interno del Comune di Venezia.
Con la presente siamo a chiedervi se tale sede debba rispettare dei requisiti dal punto di vista logistico, e se ciò comporti necessariamente la presenza stabile di personale dipendente o collaboratori della società aggiudicataria presso la suddetta sede.
A
Con riguardo alla Sua richiesta di chiarimenti, Le precisiamo che il requisito di cui all'art. 10.4, lettera m), del Disciplinare di Gara, non richiede la necessaria quotidiana presenza, presso la sede o dipendenza dell'aggiudicatario ubicata nel Comune di Venezia, di personale dipendente o di collaboratori dell'aggiudicatario medesimo.
In ogni caso, detta presenza e i requisiti logistici della sede o della dipendenza dovranno essere tali da consentire il puntuale e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto di Appalto in capo all'aggiudicatario.
Q
Con la presente siamo a formulare alcuni quesiti in merito alla procedura di gara con CIG 6126689FB0:
Per un corretto dimensionamento dell’offerta tecnica ed economica vorremmo sapere:
► Per le tre società per cui va realizzato il MOGC vorremmo sapere se sono presenti i seguenti documenti:
Organigramma di ciascuna società;
Mansionario, funzionigramma, regolamento generale;
Le Job Description; : documenti da cui conoscere le attività delle singole persone;
Manuale della Qualità con relative procedure
► Per le tre società per cui va realizzato il MOGC vorremmo sapere se è possibile prendere visione dei seguenti documenti o di parte di essi:
Organigramma di ciascuna società;
Mansionario, funzionigramma, regolamento generale;
Le Job Description; : documenti da cui conoscere le attività delle singole persone;
Manuale della Qualità con relative procedure
A
Con riguardo alla Sua richiesta di chiarimenti, siamo a precisarLe quanto segue. Tutte le Società del Gruppo CMV - per le quali dovranno essere realizzati i modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e poste in essere le attività connesse - posseggono un organigramma ed un Manuale della Qualità. Non sono invece presenti i documenti di cui al secondo e al terzo punto elenco della Sua richiesta.
I documenti sopra menzionati, ai sensi del Disciplinare di Gara, non sono disponibili per la consultazione in questa fase. Saranno ovviamente messi a disposizione dell'operatore economico che stipulerà il Contratto d'Appalto.
In ogni caso, si evidenzia che, anche al fine della predisposizione dell'offerta tecnica, all'art. 11, n. 3) del Disciplinare di Gara, al paragrafo ii. della Fase 1, vengono indicate le principali figure di riferimento relative al management, ai responsabili di funzioni centrali, di staff o operative.
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Nota n. 4 del 08 aprile 2015
Q
Con riferimento alla gara a procedura aperta per l’appalto di servizi di consulenza professionale per la realizzazione dei Modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e attività connesse per le società del Gruppo CMV - CIG 6126689FB0, poniamo i seguenti quesiti:
• Si chiede di precisare se la cauzione provvisoria debba riportare l’autentica notarile della sottoscrizione (art. 5 lett. c) numero iii del disciplinare) ovvero, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione il fideiussore nei confronti della stazione appaltante (art. 5 lett. c) numero iv del disciplinare).
• Si chiede di confermare che i soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett b) del Codice debbano rendere la dichiarazione di cui all’art. 10.4 lettera a), numero 12) del disciplinare (insussistenza condizioni art. 38, comma 1, lettera m-ter del Codice), e non la dichiarazione di cui all’art. 10.4 lettera a), numero 13) del disciplinare come invece indicato al punto 3) pagina 27 del disciplinare.
Q
Con riferimento alla gara a procedura aperta per l’appalto di servizi di consulenza professionale per la realizzazione dei Modelli di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e attività connesse per le società del Gruppo CMV - CIG 6126689FB0, e in particolare al requisito richiesto all’art. 7.1 lett. e) del disciplinare “certificazione del sistema di gestione per la qualità secondo le norme previste dalla UNI EN ISO 9001:2008 e UNI ISO 31000:2010 per l’erogazione di servizi simili”, tenuto conto che la norma UNI ISO 31000:2010 non è certificabile si chiede di confermare che ai fini della partecipazione per soddisfare il suddetto requisito sia sufficiente dichiarare che le attività svolte dalla società sono in linea con quanto previsto da tale norma.
A
Con riguardo al Suo primo quesito, Le precisiamo che, così come indicato nel Disciplinare di Gara (art. 5, lettera c) par. iii.), con l'autentica di firma, il pubblico ufficiale accerta che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, previa identificazione del soggetto sottoscrittore.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, di cui all'art. 5 lettera c) par. iv. del Disciplinare di Gara, ha ad oggetto l'attestazione relativa all'effettivo potere del fideiussore di assumere impegni nei confronti della stazione appaltante.
Pertanto, quanto richiesto nei due paragrafi da Lei richiamati andrà riscontrato dall'operatore economico partecipante in via cumulativa e non alternativa.
Quanto al Suo secondo quesito, Le confermiamo che i soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lettera b) del Codice degli Appalti sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui all'art. 10.4 lettera a) n. 12 del Disciplinare di Gara, e ciò in applicazione dell'art. 38 del Codice medesimo.
Con riguardo alla Sua terza richiesta di chiarimenti, La invitiamo a prendere visione della nota n. 1 del 10 marzo 2015, che potrà rinvenire all'interno del sito del Casinò di Venezia, nella sezione dedicata ai Bandi di Gara. Nella menzionata nota, nel contesto di risposte a richieste analoghe a quella da Lei formulata, troverà specificate le modalità di soddisfacimento del requisito di cui all'art. 7.1 lettera e) del Disciplinare di Gara (UNI ISO 31000:2010).
Per Sua comodità, Le inviamo il link relativo: http://www.casinovenezia.it/it/bandi-di-gara.html
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Nota n. 5 del 13 aprile 2015
Q
La nostra è l'agenzia di assicurazione che deve emettere la garanzia fidejussoria provvisoria per un cliente che partecipa alla gara in oggetto. Poiché a pagina 10 del disciplinare si dice che la polizza deve essere prodotta in originale, chiediamo conferma in merito alla conformità del documento da noi prodotto, come di seguito dettagliato.
La nostra polizza provvisoria viene prodotta con firma grafica della Compagnia e in frontespizio ha indicato il codice di controllo e la modalità per verificarne l'autenticità nel portale della Compagnia, completa dei poteri di firma del firmatario della Compagnia. Inoltre è possibile produrre anche il file .p7m della stessa, completa di firma digitale e salvata su supporto magnetico.
A
Ai sensi dell'art. 5, lettera c), par. ii del Disciplinare di Gara, in caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, queste, a pena di esclusione, dovranno essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito. La mancata presentazione della cauzione nelle forme prescritte dal Disciplinare di Gara costituirà, pertanto, causa di esclusione dalla gara, e ciò anche conformemente al Parere dell'ANAC n. 26 del 23/02/2012.
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